Storia delle azioni 2000

STORIA DELLE AZIONI - 2000 O.P.A.S. INA

L'Assemblea straordinaria del 30 ottobre 1999 ha deliberato:

  1. di aumentare il capitale sociale, ai sensi degli articoli 2440 e 2441, comma 4, del Codice Civile, da Lire 2.051.851.000.000 (duemilacinquantunmiliardiottocentocinquantunmilioni) sino un massimo di Lire 2.612.149.074.000 (duemilaseicentododicimiliardientoquarantanovemilioni), mediante emissione di un corrispondente numero di azioni ordinarie da nominali Lire 2.000 (duemila). L’aumento di capitale sarà effettuato ai seguenti termini:
    1. sarà emesso un numero massimo di 280.149.037 (duecentoottantamilionicentoquarantanovemilatrentasette) azioni ordinarie da nominali Lire 2.000 (duemila), al prezzo di Lire 6.450 (seimilaquattrocentocinquanta) cadauna, di cui Lire 4.450 (quattromilaquattrocentocinquanta) a titolo di sovrapprezzo;
    2. le azioni di nuova emissione saranno liberate mediante conferimento di un numero massimo di 2.913.549.985 (duemiliardinovecentotredicimilionicinquecento-quarantanovemilanovecentoottantacinque) azioni ordinarie “Istituto Nazionale delle Assicurazioni – INA S.p.A.” rivenienti dall’adesione dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio su “Istituto Nazionale delle Assicurazioni – INA S.p.A.” in ragione di un rapporto di 10,4 (dieci virgola quattro) azioni conferite per ogni azione di nuova emissione;
    3. tutte le azioni di nuova emissione avranno godimento dal 1° gennaio 1999 e saranno pertanto emesse con cedola numero 8 e seguenti:
    4. le sottoscrizioni delle azioni di nuova emissione saranno valide ed efficaci, anche in caso di mancata integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato entro i tempi previsti per il perfezionamento dell’offerta pubblica di acquisto e scambio di cui sopra, purché il numero complessivo di azioni di nuova emissione non sia inferiore a 186.766.025 (centoottantaseimilionisettecentosessantaseimilaventicinque);
    5. in deroga a quanto previsto alla precedente lettera d), le sottoscrizioni delle azioni di nuova emissione potranno essere dichiarate valide ed efficaci anche se il numero totale delle medesime sia inferiore a quello indicato alla medesima lettera d), purché esso non sia inferiore a 95.250.673 (novantacinquemilioniduecentocinquantamilaseicentosettantatre).