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Rappresentanza legale
 
Il sistema della rappresentanza legale della Compagnia è strutturato in modo tale da garantire la migliore flessibilità operativa ed, al contempo, un adeguato controllo sugli atti societari.
 
Per assolvere a questa finalità, la medesima rappresentanza viene espressa mediante l'apposizione, sotto la denominazione sociale, delle firme abbinate del Presidente, del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, degli Amministratori delegati, dei Direttori generali e dei Vicedirettori generali preposti alla Direzione Centrale. I summenzionati esponenti possono altresì agire congiuntamente ad un altro membro del Consiglio di Amministrazione, al Direttore generale od ai Vicedirettori generali presso la Direzione per l'Italia, ovvero ad uno degli altri dirigenti della Compagnia.
 
In quest'ultimo caso, siffatti dirigenti rappresentano la Società anche per gli affari che esulano dall'area di competenza loro assegnata. Qualora invece la rappresentanza legale venga esercitata congiuntamente da due di tali dirigenti, almeno uno di essi deve agire nei limiti della propria area di competenza.
 
In virtù di deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, gli  Amministratori delegati, mediante un atto risolutivo, che viene depositato presso il Registro delle Imprese di Trieste, determinano l’ambito del potere di rappresentanza e di firma sociale del personale dirigente di grado inferiore a Direttore centrale, definendone l'area di competenza.
 
E' previsto infatti che l'area di competenza di ciascun dirigente della Società coincida con quella attribuita al Vicedirettore generale o al Direttore centrale che, direttamente o indirettamente, sovrintende alla stessa; in mancanza, essa coincide invece con l'area affidata alla responsabilità del dirigente, con posizione organizzativa più elevata, avente riporto al Direttore generale o all'Amministratore competente.
 
L'organo amministrativo competente può infine attribuire la rappresentanza della Società ad altri dipendenti ed a terzi, mediante il rilascio di procure – generali o speciali – per singoli atti o categorie di atti. Nel caso in cui il potere di rappresentanza venga attribuito in via continuativa a funzionari della Compagnia, gli stessi rappresentano la medesima, esclusivamente nei limiti della rispettiva area di competenza, con firma abbinata a quella di un dirigente della stessa.
aggiornato il 06-03-2008 14:37