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Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
per reati commessi dai propri esponenti.
Oltre ad essere dotato di tutte le necessarie peculiarità formali, il documento in questione risponde pienamente, anche nella sostanza, alla finalità principale
che ne ha richiesto l'adozione, rappresentata appunto dall'esigenza di dotare
la Società di uno strumento in grado di conseguire quell'esenzione da responsabilità,
espressamente prevista dal decreto più sopra citato.
L'approccio seguito è infatti di tipo sostanziale, dal momento che il Modello
è costituito dall'insieme organico di principi, regole, disposizioni e schemi
organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell'attività sociale ed
è rappresentato in un documento illustrativo, contenente le norme generali idonee a prevenire la commissione del reato, salvo
il caso di elusione fraudolenta.
Le attività di individuazione dei processi a rischio di reato e dei presidi operativi
esistenti hanno portato all’emanazione delle cosiddette "norme 231/01", ovvero
una serie di disposizioni, a carattere generale o speciale, sulla base di quanto
previsto nella bozza delle Linee Guida ANIA per il settore assicurativo e nei
suggerimenti operativi con cui la medesima associazione di categoria ha individuato
sia la procedura da seguire per l’adozione dei modelli sia alcuni dei possibili
strumenti di rilevazione e prevenzione delle fattispecie di reato considerate
dal decreto legislativo 231 del 2001.
Con riferimento all'Organismo di Vigilanza, Generali ha identificato il medesimo in un organismo collegiale che riferisce
al Consiglio di Amministrazione.
L'orientamento adottato è ispirato al principio di attribuire il ruolo di componenti
di tale organo a coloro che, nell'ambito della struttura organizzativa societaria
ed aziendale, sono titolari di funzioni chiave – anche in relazione al quadro
di riferimento della materia di che trattasi – e ricoprono una posizione che,
per ragioni di ordine tecnico e/o organizzativo, è in grado di garantire il miglior
contributo da parte degli stessi allo svolgimento delle funzioni ed al perseguimento
degli obiettivi propri dell'Organismo di Vigilanza.
Conseguentemente, l'Organismo di Vigilanza è composto dal Presidente del Comitato
per il Controllo Interno, dal responsabile della funzione legale e dal preposto
al sistema di controllo interno.
I membri dell'Organismo di Vigilanza devono aver svolto, per un congruo periodo di tempo, attività professionali
in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario ed essere
in possesso di requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per gli
amministratori di imprese di assicurazione.
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Documento illustrativo |
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