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Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.
E' nominato ogni tre anni dall'Assemblea e nomina un Presidente ed uno o più Vicepresidenti
forniti di attribuzioni statutarie. Può inoltre nominare uno o più Amministratori
delegati ed un Comitato Esecutivo. Di tutti questi organi sociali determina poteri
e compensi.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società, che esercita con firma abbinata a
quella di altro legale rappresentante della stessa. La durata della sua carica
è triennale.
Il Presidente dirige i lavori assembleari, in conformità alle regole fissate
nell’apposito Regolamento, convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed
il Comitato Esecutivo; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i
risultati delle rispettive deliberazioni. Spetta al Presidente coordinare la circolazione
dei flussi informativi verso gli altri Consiglieri, in maniera tale che gli stessi
siano consapevoli dell’andamento aziendale e possano apportare effettivamente
il loro contributo consapevole ai lavori consiliari.
Lo statuto attribuisce a tale organo di vertice funzioni istituzionali originarie in chiave
di amministrazione, di coordinamento, di sorveglianza e di controllo sul funzionamento
della Società.
È previsto che di tutte le operazioni rilevanti poste in essere, il Presidente
fornisca una informativa al Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza
successiva all’esercizio dei poteri delegati, ferma in ogni caso la validità dei
provvedimenti adottati.
Al Vicepresidente spetta, invece, il compito di sostituire il Presidente in tutte le sue attribuzioni,
in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. La sostituzione spetta a quello
dei Vicepresidenti che ricopre anche la carica di Amministratore delegato; nel
caso in cui più Vicepresidenti ricoprano quest’ultimo ruolo e in quello in cui
nessuno degli stessi lo ricopra, la sostituzione compete al Vicepresidente più
anziano di età.
Come detto, il Consiglio può nominare fra i propri membri uno o più Amministratori delegati, stabilendone le attribuzioni. Pure per gli Amministratori delegati, il mandato
ha durata triennale.
E' previsto che, di tutte le operazioni rilevanti da loro poste in essere, gli
Amministratori delegati forniscano, a loro volta, un'informativa al Consiglio
di Amministrazione, nella sua prima adunanza utile successiva all’esercizio dei
poteri delegati ferma, in ogni caso, la validità dei provvedimenti adottati.
Il Comitato Esecutivo, il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato per
le Remunerazioni sono organi istituiti all’interno del Consiglio e sono composti
da suoi membri.
Mentre il Comitato Esecutivo è organo delegato di importanti funzioni di gestione della Società e del Gruppo,
gli altri Comitati hanno funzioni prettamente consultive e propositive. Compito
del Comitato per le Remunerazioni è, infatti, quello di esprimere pareri e formulare proposte non vincolanti al
Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione del trattamento economico
spettante a coloro che ricoprano le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
di Vicepresidente, di Amministratore delegato e di Direttore generale. Al Comitato per il Controllo Interno spettano, invece, il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nell’espletamento
dei compiti allo stesso attribuiti dal Codice Preda rispetto al sistema di controllo interno, nonché ulteriori attribuzioni, fra
le quali, la valutazione dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni, l’espressione
del proprio parere sul “Piano di Revisione Interna” e sul “Rapporto sull’attività
di Revisione Interna” e la valutazione delle proposte di incarico di revisione
contabile.
L’ Assemblea dei soci, regolarmente costituita, è l’organo che esprime con le sue deliberazioni la
volontà degli azionisti. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello
statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.
Il Collegio Sindacale è organo avente funzioni di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto
nonché di controllo sulla gestione. Lo stesso non ha la funzione di controllo
contabile, che spetta invece ad una Società di Revisione iscritta nello speciale albo, che è organo di controllo esterno alla Compagnia.
La Società di Revisione è competente a verificare, nel corso dell’esercizio, la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti
di gestione nelle scritture contabili. Alla stessa spetta, inoltre, di accertare
che il bilancio d’esercizio e quello consolidato corrispondano alle risultanze
delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che i medesimi documenti
contabili siano conformi alle norme che li disciplinano.
La Società annovera anche un Consiglio Generale, che è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi
sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della Società ed
ai problemi internazionali d’ordine assicurativo e finanziario.
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