Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea
sono le istituzioni principali che governano l’Unione europea.
Il Parlamento europeo rappresenta gli interessi dei cittadini europei ed è eletto ogni cinque anni
a suffragio universale diretto. Al suo interno i membri eletti vengono raggruppati
a seconda dell’area politica di appartenenza (popolari, socialisti, liberali,
ecc.) come nei normali parlamenti nazionali, e non per paese di provenienza.
Il Consiglio dell’Unione europea rappresenta gli interessi degli Stati membri. Esso è composto dai ministri dei
governi nazionali, i quali si riuniscono in formazioni diverse a seconda dei temi
all’ordine del giorno. Ciascun paese infatti è rappresentato dal ministro competente
per le materie trattate (affari sociali, affari esteri, trasporti, ecc.). Il Consiglio
decide normalmente a maggioranza qualificata dei voti, ma per alcuni temi particolarmente
delicati (politica estera e di sicurezza comune, immigrazione, tassazione) è previsto
il voto all’unanimità. Le operazioni di voto a maggioranza qualificata sono governate
dal principio di ponderazione dei voti, nel senso che il numero complessivo di
voti all’interno del Consiglio - attualmente 345 - viene distribuito in base al
peso demografico degli Stati membri.
La Commissione europea rappresenta gli interessi generali dell’Unione europea e svolge funzioni di
tipo legislativo ed esecutivo. I suoi 27 membri, detti Commissari, sono nominati
dai governi nazionali ogni 5 anni, uno per ciascuno Stato membro. Ciò nondimeno
essi operano in piena indipendenza e nel solo interesse comunitario.
...gli atti
Gli strumenti giuridici adottati dall’Unione europea sono principalmente di due
tipi: regolamenti e direttive.
I regolamenti sono molto simili alle comuni leggi nazionali, sono cioè obbligatori in ogni
loro parte, si applicano direttamente a tutti gli Stati membri, e non necessitano
di alcuna opera di trasposizione da parte delle legislazioni nazionali.
Le direttive, invece, vincolano gli Stati membri soltanto riguardo agli obiettivi da conseguire,
mentre lasciano loro una certa libertà quanto alle modalità di attuazione di tali
obiettivi all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali. Nel caso in cui una
direttiva non sia stata recepita dagli Stati membri, o lo sia stata soltanto in
parte, i cittadini europei hanno il diritto di rivolgersi ai tribunali nazionali
per richiederne l’applicazione.
Gli organi comunitari possono inoltre adottare decisioni, raccomandazioni e pareri.
Le decisioni si configurano come atti amministrativi obbligatori e si riferiscono
a destinatari ben determinati, siano essi Stati membri o singoli individui. Al
contrario, le raccomandazioni e i pareri sono atti non vincolanti e sono indirizzati
a Stati membri o ad individui.
...il processo normativo
Salvo poche eccezioni, regolamenti e direttive vengono adottati tramite la procedura di codecisione, chiamata così perché richiede l’accordo congiunto del Consiglio e del Parlamento
sul medesimo testo di legge. Il processo normativo ha inizio con una proposta
della Commissione, su cui il Parlamento è chiamato ad esprimere un parere (prima
lettura) con la possibilità di apporre degli emendamenti. Al Consiglio spetta
poi di decidere se adottare l’atto così come trasmessogli dal Parlamento o se
modificarlo per mezzo di una propria proposta, detta “posizione comune”, che verrà
inviata al Parlamento per una seconda lettura. Spesso il processo legislativo
si conclude in seconda lettura con il Parlamento che approva o rigetta la posizione
del Consiglio.
Tuttavia se il Parlamento decide di emendare la posizione comune, l’atto ritorna
al Consiglio, che lo valuta sentito il parere della Commissione. Nel caso in cui
il Consiglio non adotti il testo emendato dal Parlamento, diventa necessaria l’istituzione
di un comitato di conciliazione formato in ugual misura da rappresentanti del
Parlamento e del Consiglio. È questa l’ultima occasione per raggiungere un accordo
e concludere il processo normativo; infatti in mancanza di un’intesa tra i due
organi l’atto viene considerato definitivamente respinto.
Fonti bibliografiche (link ai rispettivi siti web)