Recepita da tutti gli Stati membri,
la Direttiva
2002/92/CE fissa importanti garanzie per il consumatore/assicurato che si rivolge
agli intermediari assicurativi, ovvero agenti, broker, promotori, ecc. La normativa definisce infatti i requisiti professionali e informativi per l’esercizio dell’attività di intermediazione
assicurativa:
Registrazione
Le compagnie di assicurazione possono avvalersi unicamente di intermediari assicurativi
o riassicurativi iscritti negli appositi registri.
Requisiti professionali
Gli intermediari assicurativi devono disporre di un'assicurazione per la responsabilità
professionale valida in tutto il territorio dell’Unione che copra i danni derivanti
da negligenza nell'esercizio della loro professione.
Sono previste inoltre misure per tutelare il consumatore/assicurato contro l’incapacità
dell’intermediario di trasferire i premi alla compagnia di assicurazione/riassicurazione,
o di trasferire all’assicurato gli importi relativi alla prestazione assicurativa.
Obblighi d’informazione
Prima della conclusione di qualsiasi contratto e, se necessario, anche al momento
della relativa modifica o del rinnovo, l’intermediario assicurativo deve fornire
al consumatore almeno le seguenti informazioni:
se le sue consulenze siano fondate su un’analisi imparziale, ovvero un’analisi
basata su un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul
mercato;
se sia o meno contrattualmente vincolato ad esercitare la propria attività esclusivamente
con una o più determinate compagnie di assicurazione. In ogni caso, il consumatore
ha il diritto di richiedere la denominazione delle compagnie di assicurazione
con cui l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari.